Art.1
L'Associazione, coerentemente al principio ispiratore di contrasto dell'illegalità, richiede ai suoi iscritti rigore morale e correttezza comportamentale in ambito professionale ed extra professionale.
Di conseguenza, l'appartenenza all'Associazione è subordinata al mantenimento di condotta irreprensibile, improntata al rispetto della dignità del ruolo esercitato. Il venir meno a tale norma può dar corso ad una serie di provvedimenti di incidenza progressiva rispetto alla gravità del comportamento censurato.
Art.2
I soci AIPSA, devono dedicare, capacità personali, professionali e conoscenze, alla costruzione di una immagine associativa prestigiosa e di forte incidenza sia nello specifico settore della sicurezza, sia all'esterno di tale ambito.
Art.3
L'appartenenza all'Associazione è un impegno di solidarietà tra i Soci che deve riverbare sulle rispettive attività professionali, producendo collaborazione reciproca, scambio di informazioni di carattere professionali.
Art.4
Deve essere fermamente ripudiata ogni forma di scorretta concorrenzialità, conflitto di interessi, denigrazione personale e professionale.
Gli organi direttivi dell'Associazione, promuovono le condizioni per favorire i più cordiali rapporti tra i Soci e contenere eventuali divergenze nell'ambito di una dialettica franca e serena.